1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.