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Articolo 73 bis Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 08/05/2024]

Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 73 bis Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo abrogato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[1. L'Autorità, ove opportuno, può specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili:

  1. a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e
  2. b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie.]

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