1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza(1)(2)(3).
Note
(1)
Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto, con l'art. 370, comma 2, che la modifica di cui al presente articolo si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".
Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto, con l'art. 389, comma 1, la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
(2)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
(3)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.