1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali(1)(2)(3).
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice(1)(2)(3).
Note
(1)
Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto, con l'art. 370, comma 2, che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".
Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto, con l'art. 389, comma 1, la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
(2)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
(3)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.