1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietą industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietą industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso societą, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attivitą di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietą industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietą industriale č compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprietą industriale abilitati, che esercitano la loro attivitą in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:
- a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
- b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
- c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui č inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.