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Articolo 187 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

Dispositivo dell'art. 187 Codice della proprietą industriale

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

  1. a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità;
  2. b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
  3. c) registrazioni;
  4. d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
  5. e) rinnovazioni;
  6. f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute;
  7. f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
  8. f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5;
  9. f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute(1).

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Note

(1) La lettera f-quater) è stata introdotta dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15.

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