1. I titoli originali di proprietą industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.
2. I titoli di proprietą industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:
- a) la data e il numero della domanda;
- b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietą vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
- c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
- d) il cognome ed il nome dell'inventore o dell'autore;
- e) gli estremi della prioritą rivendicata;
- f) nel caso delle varietą vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietą vegetale e la relativa denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprietą industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.
4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietą industriale č trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietą vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.