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Articolo 163 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

Dispositivo dell'art. 163 Codice della proprietą industriale

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

  1. a) nome e indirizzo del richiedente;
  2. b) numero del brevetto di base;
  3. c) titolo dell'invenzione;
  4. d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;
  5. e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo(1).

Note

(1) Tale comma 2-bis è stato inserito dall'art. 1 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18.

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