1. (1)Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999».
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5.