(1)1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.
2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.
Note
(1)
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15.