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Articolo 136 decies Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Procedimento di correzione

Dispositivo dell'art. 136 decies Codice della proprietą industriale

(1)1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.

2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15.

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