1. La varietā si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietā la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, č notoriamente conosciuta.
2. In particolare un'altra varietā si reputa notoriamente conosciuta quando:
- a) per essa č stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietā;
- b) č presente in collezioni pubbliche.