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Articolo 104 Codice della proprietā industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Distinzione

Dispositivo dell'art. 104 Codice della proprietā industriale

1. La varietā si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietā la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, č notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varietā si reputa notoriamente conosciuta quando:

  1. a) per essa č stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietā;
  2. b) č presente in collezioni pubbliche.

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