1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
- a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietą;
- b) la persona che č il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
- c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).