1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:
- a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;
- b) alla data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:
- a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
- b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1, lettera a).