1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilitą i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comoditą di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilitą si estendono ai modelli che conseguono pari utilitą, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.