1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, č vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localitą diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualitą che sono proprie dei prodotti che provengono da una localitą designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attivitą economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attivitą medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.