1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:
- a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto(1).
Note
(1)
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 2 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.