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Articolo 26 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Decadenza

Dispositivo dell'art. 26 Codice della proprietą industriale

1. Il marchio decade:

  1. a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
  2. b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
  3. c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

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