1. Le unitą da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attivitą commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autoritą marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
2. Alle unitą da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attivitą commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le unitą da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attivitą commerciale sono tenute a espletare le formalitą di arrivo presso l'autoritą marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validitą di un anno, nonché a espletare le formalitą di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalitą possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autoritą la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.