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Articolo 58 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Durata dei procedimenti

Dispositivo dell'art. 58 Codice della nautica da diporto

1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta(1).

1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.

1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20(2).

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 9, comma 9, lettera c), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.
(2) Il comma 1-ter è stato introdotto dall'art. 12, comma 1 della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

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