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Articolo 46 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Obblighi del conduttore

Dispositivo dell'art. 46 Codice della nautica da diporto

1. Il conduttore č tenuto ad usare l'unitā da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformitā alle finalitā di diporto.

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