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Articolo 45 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Obblighi del locatore

Dispositivo dell'art. 45 Codice della nautica da diporto

1. Il locatore č tenuto a consegnare l'unitā da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

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