1. La locazione di unitā da diporto č il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unitā da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unitā da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilitā ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto č redatto per iscritto a pena di nullitā ed č tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione č regolata dal comma 3.