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Articolo 41 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Assicurazione obbligatoria

Dispositivo dell'art. 41 Codice della nautica da diporto

1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.

3. L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.

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Consulenze legali
relative all'articolo 41 Codice della nautica da diporto

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P. A. chiede
lunedģ 03/10/2022 - Veneto
“Buongiorno,
domenica mi trovavo ormeggiato con la mia barca al porto di Anzio (Roma); si è presentata la guardia di finanza e, dopo un controllo documentale di circa due ore, mi hanno multato per la mancanza dell'assicurazione del motore ausiliario del tender.
il suddetto motore non era in uso, non era installato sul tender, ma era solo trasportato e custodito all'interno del pozzetto della barca; per altro il motore è stato acquistato nuovo in corsica questa estate e non è mai stato usato. oltre alla multa di 800 euro è stato anche disposto il sequestro del suddetto motore.
per quello che sò io o che almeno pensavo l'assicurazione è prevista per l'uso, non per il possesso; è come se delle auto trasportate con la bisarca avessero bisogno dell'assicurazione RC. per essere chiari sono in possesso sia della fattura d'acquisto sia di foto dove si vede che il motore non era in uso. mi faccia sapere se c'è spazio per la contestazione o sono nel torto. grazie”
Consulenza legale i 10/10/2022
Da un’analisi della normativa di settore emerge effettivamente che, in base dall’art. 41 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, tutti i motori installati su qualsiasi unità da diporto (compresi i tender) devono essere provvisti di assicurazione, compreso l’eventuale motore ausiliario.

L’art. 41 del codice nautica da diporto stabilisce infatti, a tal proposito, che “Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario”. Il successivo comma 2, inoltre, specifica che “Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati”.

Il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, richiamato dall’art. 41 del codice nautica da diporto, è meglio conosciuto come Codice delle assicurazioni private.
L’art. 123 del codice ass. private prevede, per quanto attiene al caso di specie, che l'obbligo assicurativo venga esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

La normativa, quindi, non opera alcuna distinzione con riferimento all’uso che venga fatto del motore il quale, per il solo fatto di essere detenuto a bordo dell’imbarcazione, necessita di essere assicurato secondo la normativa di legge.
L’intento del legislatore sembra essere - evidentemente - quello di imporre l’obbligo di assicurazione per tutti i motori traportati dal natante, anche per quelli non utilizzati, ma che potrebbero venire adoperati in situazioni di emergenza e che necessitano, pertanto, di essere correttamente assicurati.

Purtroppo, nel caso che occupa, sembra essere più conveniente riconoscere la violazione, corrispondendo l’importo previsto per la sanzione amministrativa in maniera ridotta, se tale possibilità è contemplata nel verbale di accertamento della violazione.