1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:
- a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
- b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice.
2. [L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.](1)
Note
(1)
Comma abrogato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.