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Articolo 31 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Navigazione temporanea

Dispositivo dell'art. 31 Codice della nautica da diporto

1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:

  1. a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
  2. b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
  3. c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.

2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.

3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.

4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.

5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.

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