1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente(1)(2).
2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.
3. Se alla data prevista all'art. 72 a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente(1).
4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4(1).