Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026.
[1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione(1).]
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 31 agosto 2022, n. 130.