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Articolo 57 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Domande ed eccezioni nuove

Dispositivo dell'art. 57 Codice del processo tributario

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

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