1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 31 agosto 2022, n. 130.