Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026.
[1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto(1).]
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 31 agosto 2022, n. 130.