1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno dieci giorni liberi prima (1).
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
Note
(1)
Il Decreto-Legge 8 aprile 2008 n. 59 (con l'art. 2, comma 2), convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, ha ridotto il termine da trenta giorni a dieci giorni.