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Articolo 18 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Il ricorso

Dispositivo dell'art. 18 Codice del processo tributario

1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado(1).

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

  1. a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto(1);
  2. b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  4. d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
  5. e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:

  1. a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
  2. b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
  3. c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 31 agosto 2022, n. 130.

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