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Articolo 104 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Fruizione di beni culturali di proprietą privata

Dispositivo dell'art. 104 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

  1. a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
  2. b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.

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