1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
- a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
- b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.