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Articolo 61 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Condizioni della prelazione

Dispositivo dell'art. 61 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.

2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.

4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Massime relative all'art. 61 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cons. giust. amm. Sicilia n. 161/2013

In base all'art. 61, comma 2, del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42 del 2004), l'esercizio del diritto di prelazione deve considerarsi esercitato alla data di emanazione del provvedimento acquisitivo. Ed infatti, la notifica di cui al successivo comma terzo del medesimo articolo non incide sull'esercizio della prelazione, ma soltanto sul momento del passaggio della proprietà allo Stato.

Cass. civ. n. 13886/2007

In tema di locazione di immobile urbano ad uso non abitativo appartenente, pro indiviso, a più comproprietari, il conduttore non può vantare alcun diritto di prelazione (o di riscatto), giusta disposto degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il locatore intenda alienare ad un terzo, ovvero all'altro comproprietario, la propria quota di immobile oggetto del rapporto di locazione.

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