Cons. Stato n. 1933/2019
La disciplina dei negozi storici è qualcosa di diverso da quella dei locali storici. Si tratta, infatti, di due nozioni riconducibili sicuramente alle "attività culturali", vale a dire attività che riguardano l'elaborazione e diffusione della cultura, ma non soggette al regime giuridico dei beni culturali, in quanto non comprese nelle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42 del 2004. I locali storici, caratterizzati dal fatto che da lunga tradizione ivi si svolgono attività commerciali tipiche, non sono beni culturali anche perché il vincolo culturale in senso stretto non può riguardare l'attività culturale in sé e per sé, e cioè considerata separatamente dal bene; il valore culturale è infatti ravvisabile solamente nel collegamento del loro uso e della loro utilizzazione pregressi con accadimenti della storia, della civiltà. Di regola, neppure per i beni culturali in senso proprio è consentito il vincolo di mera destinazione d'uso, salvo che per gli studi d'artista (in ragione della specifica previsione dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004), potendosi ritenere pertanto di dubbia legittimità anche il vincolo di destinazione merceologica per i negozi storici che sicuramente costituiscono un minus, sotto il profilo della tutela, rispetto ai beni culturali.
Cons. Stato n. 5737/2017
Non può essere assimilata ad uno studio d'artista, rilevante ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), una mera raccolta di cimeli a questi riferibili, ove manchi l'elemento costituito dalla sua volontà unificatrice. L'obiettivo perseguito ex art. 51, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) è quello di rendere immodificabile l'ambiente ed i luoghi nei quali operò l'artista, al fine di conservare intatta la testimonianza dei valori culturali in incorporati. L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali), disciplina uno speciale (per tipologia e per effetti) tipo di vincolo a bene culturale, prevedendo, per gli studi d'artista, il divieto di modificare la destinazione d'uso nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, con l'usuale procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di cui alla precedente art. 13. L'universitas rerum costituita dallo studio d'artista rileva come museo della vita professionale dell'artista, traccia visibile dell'unicità delle sue attitudini individuali di produzione e di ricerca. Attraverso questo tipo di vincolo la legge intende preservare non la traccia della vita dell'artista, ma la testimonianza delle condizioni materiali del processo di formazione ed azione che è sotteso alle opere che lo hanno reso famoso: processo che (nel caso di artisti mostratisi capaci di lasciare un segno significativo) è dalla legge reputato realizzare un valore culturale in sé, sempre che si tratti di un livello tale da corrispondere ad un interesse particolarmente importante (art. 51, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali).