Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
[1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77,469:
- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.]