Facoltà del concedente di esigere la ricognizione del suo diritto.
Il nuovo codice ha conservato, sia pure con qualche variante, la facoltà del concedente di esigere la ricognizione del suo diritto, nell’intento soprattutto, specie nelle enfiteusi perpetue o di durata molto lunga, di assicurare la certezza dei rapporti.
Poiché, infatti, la prescrizione colpisce inesorabilmente qualsiasi diritto, anche quello del concedente sul fondo enfiteutico potrebbe essere colpito, se un qualche atto interruttivo, capace di conservare integro tale diritto, non fosse compiuto. Ad evitare, quindi, che in danno concedente si compia la prescrizione, la leggere gli dà il mezzo idoneo, consistente appunto nella possibilità di richiedere e ottenere la ricognizione del proprio diritto.
Naturalmente, certo, non si tratta qui di obbligo, ma soltanto di facoltà, da parte del concedente, di richiedere la ricognizione del suo dominio, mirante, come abbiamo detto, ad assicurare la certezza dei rapporti. Se il concedente ha modo di provare contro l'enfiteuta, quale oppone la prescrizione, l'esistenza di un atto qualsiasi da lui compiuto, che valga a interrompere il decorso della prescrizione, egli ha provato con ciò che la prescrizione non ha potuto compiere suo corso.
La mancata richiesta, quindi, dell'atto di ricognizione pone, tutt'al più, il concedente in una posizione difficile, per provare l'esistenza di fatti interruttivi della prescrizione, ma non gli fa perdere per ciò solo il suo diritto.
È da rilevare, poi, che il concedente può esigere l'atto di ricognizione da chiunque si trovi in possesso del fondo enfiteutico: egli cioè può esigerlo non solo dall'enfiteuta o dai suoi successori, sia a titolo universale che particolare, ma da chiunque ritenga il fondo enfiteutico, e ciò perché il diritto a ottenere la ricognizione del dominio non scaturisce da una obbligazione personale assunta dall'enfiteuta verso il concedente, ma proviene dal diritto che a questo compete sul fondo enfiteutico, e quindi si tratta di un vero diritto reale, che può farsi valere contro chiunque si trovi in possesso del fondo.
Sulle modalità
Il diritto di richiedere la ricognizione, però, può esercitarsi dal concedente solo dopo che siano decorsi diciannove anni dalla costituzione dell'enfiteusi o dall'ultimo atto di ricognizione.
E anche in ciò il nuovo codice ha innovato rispetto a quanto disposto dal vecchio codice, poiché ha ridotto il periodo, dopo il quale può esercitarsi tale diritto, da ventinove a diciannove anni, per metterlo in armonia col termine stabilito per la prescrizione nelle azioni reali.
Inoltre ha tolto ogni carattere di inderogabilità, che il codice del 1865, senza una plausibile giustificazione, aveva attribuito alla norma.
Infine, risancito che per l'atto di ricognizione, analogamente a quanto è stato stabilito anche per i casi di alienazione del fondo enfiteutico, non è dovuta alcuna prestazione, ha posto le spese dell'atto, anziché a carico del possessore del fondo enfiteutico, a carico del concedente, dato che è nell'interesse di questo che la ricognizione viene effettuata.