(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
451 Una delle cause per cui l'enfiteusi può dirsi caduta in desuetudine è da ravvisarsi nell'inalterabilità del canone. Innovando in questo punto ai sistema del codice del 1865, l'
art. 962 del c.c. consente alle parti di chiedere, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. La disposizione innovativa tende, com'è chiaro, a conservare, attraverso la fiuttuazione dei valori, un giusto equilibrio tra l'ammontare del canone e il valore del fondo. Tuttavia, poiché la possibilità di revisione del canone introduce nel rapporto un elemento d'incertezza, al fine di ridurre al minimo tale incertezza e assicurare al rapporto stabilità, la revisione non è ammessa, se il valore attuale del fondo non sia almeno duplicato o ridotto a metà rispetto al valore iniziale o, nel caso di successive revisioni, rispetto a quello accertato nella precedente revisione (art. 962, secondo comma). Nella determinazione del valore attuale del fondo non deve naturalmente tenersi conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o dai deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile (art. 962, primo comma).