Sistema del vecchio codice
Il sistema delle accessioni fluviali concernente le isole era disciplinato nel vecchio codice in quattro articoli. Con il primo (art. 457) la proprietà delle isole, isolette e unioni di terre, che si formano nei fiumi o torrenti navigabili o atti al trasporto, era attribuita allo Stato. Col secondo (art. 458) si consideravano le isole nei fiumi non navigabili e se ne attribuiva la proprietà ai proprietari rivieraschi rispettivamente da un lato e dall'altro della linea mediana del fiume. Con il terzo (art. 459) si faceva eccezione ai due articoli precedenti per il caso di formazione dell'isola per avulsione, conservandone la proprietà al proprietario del fondo da cui si era staccata la terra formante l'isola, dandosi soltanto allo Stato diritto di farsene cedere la proprietà, mediante il pagamento di una indennità proporzionata. Col quarto (art. 460), infine, si prevedeva l'ipotesi che il fiume, formando un nuovo corso, attraversasse e circondasse, facendone un'isola, il fondo del proprietario confinante, al quale veniva conservata la proprietà del fondo.
Salvo l'eccezione dell'art. 459, per le isole formate in seguito ad avulsione, la cui disposizione è tratta dal codice Albertino, le altre norme sono corrispondenti a quelle del codice Napoleone e alle più o meno fedeli riproduzioni fattene nei codici degli antichi Stati italiani , e corrispondono anche sostanzialmente alla disciplina data alle accessioni fluviali per le insulae in flumine natae dal diritto romano, se si ritiene esatto il principio attribuito a Labeone (« si id quod in publico innatum aut aedificatum est, publicum est, insula quoque, quae in flumine publico nata est, publica esse debet »).
Codici stranieri
Dei codici stranieri quelli che si occupano dell'acquisto per accessione della proprietà delle isole nei fiumi seguono il sistema tradizionale.
Sistema del codice fascista
Il codice fascista ha riunito in un solo articolo, quello in esame, le varie disposizioni concernenti le isole fluviali. Il primo comma disciplina il regime giuridico delle isole, che si formano per alluvione, dichiarando che in tutti i casi esse appartengono al demanio pubblico. Si viene cosi a sopprimere, anche in questo articolo, la differenza stabilita dal vecchio codice tra isole formantisi nei fiumi navigabili o atti al trasporto e quelle dei fiumi non navigabili o atti al trasporto, che non aveva più ragione di esistere per le ragioni sopra esposte. Il motivo, poi, dell'attribuzione di tali isole alluvionali al demanio pubblico e chiarito nella relazione ministeriale al testo definitivo del nuovo codice con la « considerazione che in entrambi i casi l'isola o l'unione di terre si presenta come un sviluppo dell'alveo: il che importa, dato il carattere demaniale dell'alveo, che al demanio pubblico appartenga anche l'isola o l'unione di terra che in esso si forma »
Isola formata per avulsione
Il secondo comma dell'art. 945 contempla l'isola formatasi per avulsione e, al pari del vecchio codice, ne conserva la proprietà al proprietario del fondo da cui e avvenuto il distacco.
La Commissione Reale aveva dichiarato che l'isola anche in questo caso avrebbe dovuto appartenere allo Stato, concedendo soltanto una equa indennità al proprietario del fondo, che aveva subito l'avulsione. Ma nella relazione ministeriale al testo definitivo del codice e chiarito che, tanto nel caso dell'avulsione quanto in quello che forma il contenuto del terzo comma dell'art. 135, del fiume che, nel formarsi un nuovo corso, abbia attraversato e circondato il fondo di un proprietario confinante, non viene a mutare la causa della proprietà, che è perciò conservata agli originari proprietari.
« La diversità del regime giuridico stabilito per le isole che si formano nei due ultimi modi ora accennati ha la sua giustificazione nel rilievo che esse — a differenza delle isole che si formano perché il letto del fiume o torrente viene a emergere o a essiccarsi in un dato punto che rimane circondato dall'acqua — non si presentano come uno sviluppo o una trasformazione naturale dell'alveo ».