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Articolo 945 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Isole e unioni di terra

Dispositivo dell'art. 945 Codice Civile

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico(1).

[Se l'isola si è formata per avulsione [944], il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà. La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola.](2)

Note

(1) L'isola è uno spazio di terra circondato dall'acqua, originatosi in seguito all'emersione definitiva di una parte dell'alveo dalle acque di un fiume o di un torrente; le unioni di terra sono anch'esse isole, formatesi a seguito del deposito e dell'accumulo sull'alveo di detriti alluvionali.
(2) Commi abrogati ex art. 2, L. 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).

Brocardi

Circumluvio
Insula in flumine nata

Spiegazione dell'art. 945 Codice Civile

Sistema del vecchio codice

Il sistema delle accessioni fluviali concernente le isole era disciplinato nel vecchio codice in quattro articoli. Con il primo (art. 457) la proprietà delle isole, isolette e unioni di terre, che si formano nei fiumi o torrenti navigabili o atti al trasporto, era attribuita allo Stato. Col secondo (art. 458) si consideravano le isole nei fiumi non navigabili e se ne attribuiva la proprietà ai proprietari rivieraschi rispettivamente da un lato e dall'altro della linea mediana del fiume. Con il terzo (art. 459) si faceva eccezione ai due articoli precedenti per il caso di formazione dell'isola per avulsione, conservandone la proprietà al proprietario del fondo da cui si era staccata la terra formante l'isola, dandosi soltanto allo Stato diritto di farsene cedere la proprietà, mediante il pagamento di una indennità proporzionata. Col quarto (art. 460), infine, si prevedeva l'ipotesi che il fiume, formando un nuovo corso, attraversasse e circondasse, facendone un'isola, il fondo del proprietario confinante, al quale veniva conservata la proprietà del fondo.

Salvo l'eccezione dell'art. 459, per le isole formate in seguito ad avulsione, la cui disposizione è tratta dal codice Albertino, le altre norme sono corrispondenti a quelle del codice Napoleone e alle più o meno fedeli riproduzioni fattene nei codici degli antichi Stati italiani , e corrispondono anche sostanzialmente alla disciplina data alle accessioni fluviali per le insulae in flumine natae dal diritto romano, se si ritiene esatto il principio attribuito a Labeone (« si id quod in publico innatum aut aedificatum est, publicum est, insula quoque, quae in flumine publico nata est, publica esse debet »).


Codici stranieri

Dei codici stranieri quelli che si occupano dell'acquisto per accessione della proprietà delle isole nei fiumi seguono il sistema tradizionale.


Sistema del codice fascista

Il codice fascista ha riunito in un solo articolo, quello in esame, le varie disposizioni concernenti le isole fluviali. Il primo comma disciplina il regime giuridico delle isole, che si formano per alluvione, dichiarando che in tutti i casi esse appartengono al demanio pubblico. Si viene cosi a sopprimere, anche in questo articolo, la differenza stabilita dal vecchio codice tra isole formantisi nei fiumi navigabili o atti al trasporto e quelle dei fiumi non navigabili o atti al trasporto, che non aveva più ragione di esistere per le ragioni sopra esposte. Il motivo, poi, dell'attribuzione di tali isole alluvionali al demanio pubblico e chiarito nella relazione ministeriale al testo definitivo del nuovo codice con la « considerazione che in entrambi i casi l'isola o l'unione di terre si presenta come un sviluppo dell'alveo: il che importa, dato il carattere demaniale dell'alveo, che al demanio pubblico appartenga anche l'isola o l'unione di terra che in esso si forma »


Isola formata per avulsione

Il secondo comma dell'art. 945 contempla l'isola formatasi per avulsione e, al pari del vecchio codice, ne conserva la proprietà al proprietario del fondo da cui e avvenuto il distacco.

La Commissione Reale aveva dichiarato che l'isola anche in questo caso avrebbe dovuto appartenere allo Stato, concedendo soltanto una equa indennità al proprietario del fondo, che aveva subito l'avulsione. Ma nella relazione ministeriale al testo definitivo del codice e chiarito che, tanto nel caso dell'avulsione quanto in quello che forma il contenuto del terzo comma dell'art. 135, del fiume che, nel formarsi un nuovo corso, abbia attraversato e circondato il fondo di un proprietario confinante, non viene a mutare la causa della proprietà, che è perciò conservata agli originari proprietari.

« La diversità del regime giuridico stabilito per le isole che si formano nei due ultimi modi ora accennati ha la sua giustificazione nel rilievo che esse — a differenza delle isole che si formano perché il letto del fiume o torrente viene a emergere o a essiccarsi in un dato punto che rimane circondato dall'acqua — non si presentano come uno sviluppo o una trasformazione naturale dell'alveo ».

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

440 Circa le isole e le unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti, l'art. 945 del c.c. non soltanto non distingue, a differenza del codice del 1865 (articoli 457 e 458), il caso in cui l'isola o l'unione di terra si sia formata nel letto di fiumi o torrenti navigabili o atti al trasporto dal caso in cui si sia formata nel letto ai fiumi o torrenti che non sono tali, ma, in entrambi i casi, attribuisce l'isola o l'unione di terra al demanio pubblico, mentre il codice del 1865 nel primo caso attribuiva l'isola o l'unione di terra al patrimonio dello Stato e nell'altro caso l'attribuiva ai proprietari rivieraschi secondo la linea mediana del fiume o torrente. A innovare la norma del codice anteriore sono stato indotto dalla considerazione che in entrambi i casi, l'isola o l'unione di terra si presenta come uno sviluppo dell'alveo: il che importa, dato il carattere demaniale dell'alveo, che al demanio pubblico appartenga anche l'isola o l'unione di terra che in esso si forma. La disciplina del nuovo codice torna a coincidere con quella del codice del 1865 (articoli 459 e 460) nell'ipotesi che l'isola si sia formata per avulsione ovvero per il fatto che il fiume o torrente, nel formarsi un nuovo corso, abbia attraversato e circondato il fondo di un proprietario confinante. In questi due casi causa proprietatis non mutatur: il proprietario originario conserva il suo diritto. La diversità del regime giuridico stabilito per le isole che si formano nei due ultimi modi ora accennati ha la sua giustificazione nel rilievo che esse - a differenza delle isole che si formano per il fatto che il letto del fiume o torrente viene ad emergere o ad essiccarsi in un dato punto che rimane circondato dall'acqua - non si presentano come uno sviluppo o una trasformazione naturale dell'alveo.

Massime relative all'art. 945 Codice Civile

Cass. civ. n. 565/2000

Le isole che si formano nel letto dei fiumi o torrenti, di cui č prevista la demanialitą dall'art. 945, primo comma, c.c. (i cui commi secondo e terzo sono stati abrogati dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 37), non appartengono al cosiddetto demanio necessario dello Stato, ai sensi dell'art. 822, primo comma, c.c., ma al demanio non necessario, o legale, secondo la previsione del secondo comma dello stesso articolo, a norma del quale fanno parte del demanio pubblico, ove appartenenti allo Stato, anche i vari beni ivi specificamente elencati ed inoltre «gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico». Ne consegue che l'entrata in vigore del suindicato art. 945 del codice civile del 1942, innovativo rispetto ali art. 458 del codice civile del 1865, che ammetteva la proprietą privata per le isole nate nei fiumi o torrenti non navigabili né atti al trasporto, non ha ipso iure fatto diventare demaniali le isole appartenenti a privati.

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