Carattere della norma e suo valore sistematico
Quella in esame è in sostanza una norma di rinvio, però obbedisce all'esigenza sistematica già avvertita per cui il nuovo legislatore ha ritenuto opportuno enunciare, sotto forma di regole o principi generali, alcune conclusioni che si deducono dalle leggi speciali, al fine, teorico piuttosto che pratico, di definire sinteticamente, nei suoi aspetti più tipici, la fisionomia del nuovo diritto di proprietà.
Qui si vuole mettere in evidenza la speciale posizione che acquista nel sistema positivo la proprietà fondiaria, a causa del particolare complesso di esigenze che ad esso si annodano. La legge parla soltanto di conseguimento di scopi di pubblico interesse, ma tale espressione indica soltanto le finalità più importanti, poichè la proprietà fondiaria obbedisce anche a particolari finalità attinenti all'interesse dei privati.
A questo proposito, però, è da avvertire che anche le finalità che nella loro immediatezza possono considerarsi di ordine privato in definitiva sono connesse con finalità di ordine pubblico, perchè si risolvono nella necessità di concedere adeguata tutela ad interessi privati concorrenti o collidenti, e, comunque, tale tutela è per lo più ispirata a criteri che tengono conto delle necessità o finalità di ordine pubblico.
Ma, mentre le norme relative alla proprietà fondiaria degli articoli precedenti tendono alla tutela indiretta di finalità pubblicistiche, quelle a cui si fa riferimento nel presente articolo tendono alla tutela diretta ed immediata di scopi di pubblico interesse.
Il rinvio contenuto nella disposizione in esame è duplice: alle leggi speciali e alle disposizioni contenute nello stesso codice, queste ultime in modo particolare si rivelano utili per la determinazione della fisionomia del diritto di proprietà.