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Articolo 2832 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2832 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 209, L. 19 maggio 1975, n. 151.

[L'ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote.

Se l'ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall'articolo 2826.

L'iscrizione dell'ipoteca legale può essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1155 Circa l'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie e la responsabilità per mancata iscrizione da parte delle persone obbligate a richiedere l'iscrizione stessa, non sono state apportate (art. 2832 del c.c. e art. 2833 del c.c.) modificazioni rilevanti alle disposizioni degli articoli 1982 e 1984 del codice del 1865. Ho elevato da lire mille a lire tremila il massimo della pena pecuniaria le cui incorrono le persene anzidette per l'inosservanza dell'obbligo loro imposto e ho soppresso l'ultimo comma dell'art. 1984 del codice precedente, che demandava al procuratore del Re di vegliare all'iscrizione dell'ipoteca legale di cui trattasi e gli conferiva anche il potere di richiedere l'iscrizione d'ufficio. La disposizione mi è sembrata superflua nella prima parte, perchè il dovere del pubblico ministero di vegliare all'iscrizione dell'ipoteca menzionata è insito nel dovere che gli incombe di promuovere l'applicazione delle sanzioni a carico delle persone che non adempiono all'obbligo di richiedere che essa sia iscritta, e mi è sembrata inopportuna nel resto.

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