Fondamento dell’obbligo del costituente di consegnare al creditore il documento del credito
Il diritto dato in pegno pub risultare o non ancora risultare da un documento : l'inventore può aver dato in pegno la sua invenzione prima ancora di averne ottenuto attestato di privativa. In tal caso il pegno è ugualmente valido se il diritto impegnato è effettivamente esercitato dal creditore pignoratizio: se questi ad es. è il solo a contrattare con chi vuol utilizzare l'invenzione, è il solo ad averne il corrispettivo.
Ma di regola i diritti dati in pegno, specie poi se sono diritti di credito, risultano da scrittura privata o da atto pubblico : dispone perciò l'art. 28o1 che il costituente deve consegnare il documento al creditore pignoratizio.
L'obbligo del debitore di consegnare al creditore il titolo del credito datogli in pegno non discende necessariamente dall'art. 2787. Il quale (come già l'art. 1882 cod. del 1865 e l'art. 456 cod. com.) se per la prelazione del creditore richiede ch'egli sia in possesso della cosa datagli in pegno, non esige necessariamente ch'egli abbia il documento del credito : per la prelazione basta la notifica al debitore ceduto o la sua accettazione, con atto avente data certa. Solo se si tratta di titoli di credito il possesso del titolo è indispensabile per l'esercizio del diritto : quando invece il debito non è scritto in un titolo di credito, il diritto può essere esercitato anche senza il possesso del documento.
Tuttavia non è indifferente pel creditore non avere il documento. Da tale mancanza pub derivargli pregiudizio vero è che l'art. 1189 è più rigoroso del 1242 cod. del 1865, nel ritenere valido il pagamento fatto al creditore apparente : l'art. 1189 libera il debitore che in buona fede esegua il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, mentre l'art. 1242 cod. del 1865 libera il debitore che in buona fede ha pagato a chi si trova nel possesso del credito.' Tuttavia — pur diminuito il pericolo se non addirittura reso impossibile che il debitore (notificatagli la costituzione del pegno) non paghi al creditore pignoratizio questi ha sempre interesse ad avere il documento : non foss'altro che come mezzo di prova di quanto avuto in pegno.
Se non vi fosse l'art. 2801 l'obbligo del costituente di conservare il pegno si arguirebbe ugualmente dal principio che chi è tenuto ad obbligazione, dovendola adempiere in buona fede, è tenuto anche agli adminicula iuris : come ad es. il diritto di servitù comprende : ciò che è necessario per usarne (art. 1o64); ed il documento se non è necessario è quasi sempre utile all'esercizio del credito serve a far conoscere al creditore pignoratizio tutto quanto e come è dovuto dal debitore ceduto.
Pegno di credito non risultante da documento
Poiché l'art. 2787 (art. 1882 cod. del 1865) esige che il debitore consegni titolo al creditore pignoratizio, può darsi in pegno un credito non risultante da scritto, ? Giustamente nell'interpretazione dell'art. 1882 prevaleva la soluzione affermativa.
L'art. 2787 (come l'art. 1882 cod. del 1865) contempla le sole cose corporali ed i crediti risultanti da scrittura ; ma non esclude che si possano dare in pegno anche crediti non risultanti da scrittura, quali ad es. i crediti per risarcimento di danni causati da fatto illecito : quali i censi ed i canoni non enfiteutici che possono non risultare da scrittura, o dei quali può il titolare essere sprovvisto del titolo, ecc. Sulle cose corporali è possibile esercitare un potere fisico visibilmente riconoscibile ; perciò il possesso del creditore pignoratizio deve permanentemente manifestare e dire agli interessati (passati e futuri creditori chirografari) che il debitore non dispone più della cosa. Questa manifestazione permanente di disposizione (di cose corporali) non vi può essere pei diritti di credito, dei quali non vi è possesso. A tutelare gli interessi della generalità basta perciò che il debitore abbia notificato il pegno al suo debitore autorizzandolo a pagare al creditore pignoratizio ; o che il debitore ceduto con atto avente data certa abbia dichiarato di pagare al creditore cui il credito è stato dato in pegno.
La consegna di cose corporali (o del titolo) richiesta dall'art. 2787 è necessaria in quanto la continuità del possesso del creditore pignoratizio è a tutela dei terzi. Ma quando non v'è scrittura, è pur possibile il pegno di crediti, bastando in tal caso che ne sia investito il creditore pignoratizio, o per notificazione (da parte sua o del debitore) a1 debitore ceduto, o perché questi con atto avente' data certa ha dichiarato di riconoscere il creditore pignoratizio come unico investito della titolarità del credito dato in pegno.
Pegno di credito non originario, ma derivante da pegno di cosa perita cui si surroga l’indennità
Può essere originario il ,pegno di credito ; ma può anche derivare dal perimento del pegno e dall'essere dovuta al creditore l'indennità di assicurazione, ovvero il ricavo di quanto deve per indennizzo chi ha ingiustamente causato il perimento del pegno. In tal caso, al momento in cui il creditore pignoratizio è autorizzato ad incassare per pagarsi, il pegno si trasforma in irregolare. Al credito (del creditore pignoratizio) si contrappone il suo debito per quanto ha incassato, e si compensa. La compensazione (anche quando, prima dell'art. 56 R. D. 16 marzo 1942, n. 267 non si compensavano debiti e crediti del fallito) aveva luogo anche nel fallimento del creditore pignoratizio perché i due crediti contrapposti hanno origine in mi rapporto unico la cui definizione (come le parti hanno voluto, in epoca non sospetta) non lede la par conditio creditorum.
Più frequentemente che sotto l'impero del vecchio cod. civile si avrà ora il pegno di credito non originario : il pegno di credito per surrogazione dell'indennità alla cosa oggetto del pegno, attesa la disposizione generale dell'art. 2742 per cui le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o dei deterioramenti di cose soggette a privilegio, pegno od ipoteca sono vincolate al pagamento dei crediti pignoratizi od ipotecari secondo il loro grado, eccetto che vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. Opportuna codificazione del principio generale per cui l'indennità, nell'intenzione delle parti, surroga la cosa sinistrata.