È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie [283, 631 c.c.]. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita [1865, 1879 c.c.](1).
Note
- i soggetti beneficiari devono essere determinabili per mezzo dei requisiti stabiliti dal testatore o ad opera dell'erede o di un terzo (v. art. 631 c. 3 del c.c.);
- la finalità del lascito deve rientrare tra quelle elencate tassativamente dalla norma in commento.