Articolo abrogato dall' art. 187, L. 19 maggio 1975, n. 151.
[Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.]