(1)La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.
Note
(1)
Articolo inserito dall'art. 5, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.