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Articolo 2635 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Pene accessorie

Dispositivo dell'art. 2635 ter Codice Civile

(1)La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 5, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

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