(1)Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt 2621 e 2621 bis.
Note
(1)
Articolo inserito dall’art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015.