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Articolo 2608 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Organi preposti al consorzio

Dispositivo dell'art. 2608 Codice Civile

La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio [2603 n. 4] è regolata dalle norme sul mandato [1710].

Massime relative all'art. 2608 Codice Civile

Cass. civ. n. 12949/2025

La responsabilitā verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non č equiparabile a quella di cui all'art. 2393-bis c.c., che č finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integritā del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integritā patrimoniale della societā; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilitā tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilitā di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.

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