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Articolo 2601 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Azione delle associazioni professionali

Dispositivo dell'art. 2601 Codice Civile

Quando gli atti di concorrenza sleale [2598] pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche [dalle associazioni professionali e](1) dagli enti che rappresentano la categoria.

Note

(1) Le associazioni professionali sono state soppresse con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Ratio Legis

La legittimazione ad agire postula l'esistenza di una associazione di categoria nonchè l'esistenza in capo all'organizzazione di un interesse a denunziare il fatto di concorrenza sleale in quanto ulteriore e diverso rispetto a quello che legittimerebbe il singolo imprenditore associato.

Spiegazione dell'art. 2601 Codice Civile

Perché sia configurabile la legittimazione di una associazione professionale ad agire per la repressione della concorrenza sleale ai sensi della norma, è necessario che sussista in capo a tale associazione un interesse ulteriore e differenziato rispetto a quello del singolo imprenditore ad essa aderente, tale da consentire ad essa di agire anche se quest'ultimo non intenda farlo. La sussistenza di tale legittimazione presuppone quindi necessariamente il carattere plurioffensivo della condotta della quale si chiede la repressione, nel senso che essa, oltre a ledere l'interesse di uno o più imprenditori, deve implicare la diretta lesione dell'interesse specifico del quale l'associazione professionale è portatrice; non è pertanto ammissibile, ai sensi della norma in commento, un'azione per la repressione della concorrenza sleale promossa da una associazione di categoria a tutela di un generico interesse alla correttezza del commercio.
Le associazioni di categoria degli imprenditori, sebbene non abbiano esse stesse la qualità di imprenditori, rispondono di concorrenza sleale, secondo la previsione dell'art. 2598, per gli atti compiuti nell'interesse degli aderenti ed in pregiudizio dei concorrenti di questi ultimi estranei alle associazioni, come nel caso in cui stipulino con altri imprenditori, o con analoghe associazioni, intese che comportino illecite restrizioni della concorrenza, o comunque incidano con mezzi non corretti sui rapporti di concorrenza.

Massime relative all'art. 2601 Codice Civile

Cass. civ. n. 15417/2016

L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

Cass. civ. n. 11404/1996

Perché sia configurabile la legittimazione di una associazione professionale ad agire per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c., è necessario che sussista in capo a tale associazione un interesse ulteriore e differenziato rispetto a quello del singolo imprenditore ad essa aderente, tale da consentire ad essa di agire anche e quest'ultimo non intenda farlo. La sussistenza di tale legittimazione presuppone quindi necessariamente il carattere plurioffensivo della condotta della quale si chiede la repressione, nel senso che essa, oltre a ledere l'interesse di uno o più imprenditori, deve implicare la diretta lesione dell'interesse specifico del quale l'associazione professionale è portatrice; non è pertanto ammissibile, ai sensi della norma citata, un'azione per la repressione della concorrenza sleale promossa da una associazione di categoria a tutela di un generico interesse alla correttezza del commercio. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto un'associazione di commercianti carente di legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 2601 c.c., nei confronti di un'impresa accusata di aver diffuso opuscoli atti a denigrare presso il pubblico altre imprese del settore. La S.C. ha confermato tale decisione in base al suddetto principio).

Cass. civ. n. 12103/1995

La pubblicazione della sentenza - prevista dall'art. 2600, comma 2, c.c. in caso di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa - è un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi (quali il discredito), ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro.

Cass. civ. n. 9073/1995

Nel caso in cui un'associazione non riconosciuta, quale ente esponenziale di un determinato gruppo di imprenditori, abbia ottenuto, a norma degli art. 2570 c.c. e 2 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio collettivo utilizzato dagli imprenditori associati, detta associazione, che non riveste la qualità di imprenditore e non ha lo scopo di tutelare interessi generali di categoria, ove vengano compiuti da terzi atti di abuso del marchio, mentre può ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione di tale diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non è legittimata ad agire con l'azione di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.

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