Nel caso in cui una
associazione non riconosciuta, quale ente esponenziale di un determinato gruppo di imprenditori, abbia ottenuto, a norma degli artt. 2570 e art. 11, d.lgs. n. 30/2005, la registrazione di un
marchio collettivo utilizzato dagli imprenditori associati, detta associazione, che non riveste la qualità di imprenditore e non ha lo scopo di tutelare interessi generali di categoria, ove vengano compiuti da terzi atti di abuso del marchio, mentre può ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione di tale diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non e legittimata ad agire con l'azione di concorrenza sleale ai sensi dell'art.
2601 (Cass. n. 9073/1995).
Il
marchio di servizio, destinato a contraddistinguere una specifica attività (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attività in se considerata) più che il titolare di essa, si distingue dalla ditta, che designa genericamente ed unitariamente il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa e non ha — salvo che venga usata anche come marchio — una diretta attinenza con i prodotti da lui fabbricati o venduti, o con i servizi prestati. Esso si distingue altresì dal vero e proprio marchio collettivo, di cui all'art 2 r.d. n. 929/1942, (cui e simile il marchio nazionale d'esportazione), che si risolve in un marchio di certificazione o di qualità, e oggetto di utilizzazione plurima da parte di una serie di imprenditori con modalità proprie di un marchio di prodotto, e presuppone la Costituzione e il legale riconoscimento di particolari enti o associazioni che ne hanno la titolarità (Cass. n. 5334/1977).
Oggi qualsiasi soggetto, comprese le persone fisiche, che si proponga di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi potrà ottenere la registrazione come marchio collettivo (VANZETTI). Prima della entrata in vigore della novella parte della dottrina era orientata a riconoscere al
marchio collettivo prevalente funzione di garanzia, al contrario di quanto generalmente ritenuto per i marchi individuali (SALANDRA). Ed invero, prima della novella il marchio collettivo proveniva da una collettività d'imprenditori, mentre oggi rappresenta il simbolo di una
omologazione di un prodotto che accentua il carattere di certificazione.