Il primo comma della norma si riferisce alla
responsabilità esterna dell'
accomandatario verso i terzi.
Si tratta di una responsabilità
sussidiaria di un'obbligazione di garanzia assunta automaticamente con la carica a prescindere da violazioni di legge o
statuto.
L'accomandatario escusso ha diritto al
regresso nei confronti della società. Nei rapporti interni è, infatti, equiparato ai
soci illimitatamente responsabili delle
società di persone, cosicché risponde dei debiti sociali come debiti altrui.
Il secondo comma delimita la responsabilità degli accomandatari escludendola per le obbligazioni successive all'iscrizione nel
registro delle imprese dalla cessazione dall'ufficio, ma nulla dispone per quelle anteriori alla nomina. Per queste ultime si ritiene che l'accomandatario non ne risponda.
Il
fallimento della s.a.p.a. comporta per estensione il fallimento dell'accomandatario.
Alla responsabilità per le obbligazioni sociali si somma la responsabilità risarcitoria per violazione dei doveri gestori, sottoposta alla medesima disciplina prevista per gli amministratori di s.p.a.