Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2379 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sanatoria della nullitą

Dispositivo dell'art. 2379 bis Codice Civile

L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.

L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

Ratio Legis

In tema di delibere assembleari il legislatore disciplina la sanatoria delle nullità, a differenza della disciplina del diritto comune in base alla quale la nullità non può essere convalidata.

Spiegazione dell'art. 2379 bis Codice Civile

Le due ipotesi di sanatoria della nullità sono:
1) la mancata convocazione: chi dichiara il proprio assenso allo svolgimento dell'assemblea non può, successivamente, impugnare la delibera per tale motivo;
2) la mancanza del verbale: tale ipotesi può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva, quindi con verbale non contestuale (2375).
Non è prevista la possibilità di sanatoria qualora la deliberazione sia nulla per impossibilità o illiceità dell'oggetto.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!